9. La dismissione delle suddette attività potrà avvenire attraverso la cessione a uno o più soggetti terzi, ovvero attraverso la quotazione del soggetto societario a/in cui siano state trasferite/apportate/scisse le attività oggetto della deconcentrazione su un mercato finanziario regolamentato. Nell'ipotesi di dismissione mediante trattativa privata i soggetti acquirenti potranno essere: operatori con esperienza nel settore alimentare; soggetti istituzionali e/o finanziari; manager delle attività oggetto di deconcentrazione o provenienti da altri operatori dell'industria alimentare; un insieme della suddette componenti.
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